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Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 07/07/1971 (Rv. 352867 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA PRESTATA DA UNO DEI SOCI - CONOSCENZA DA PARTE DI QUESTI DELLA PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA - LIBERAZIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352867-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA PRESTATA DA UNO DEI SOCI - CONOSCENZA DA PARTE DI QUESTI DELLA PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA - LIBERAZIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*

L'art 1956 cod civ non e applicabile nell'ipotesi in cui il fideiussore, annullando in se la duplice qualita di socio e di garante della societa debitrice principale, conosca le condizioni patrimoniali di quest'ultima e la richiesta di forniture a credito da essa rivolta al creditore, dovendo ritenersi, in tale ipotesi, che il fideiussore, con il suo comportamento passivo, autorizzi tacitamente lo stesso creditore a far credito ulteriore alla societa debitrice, della quale il fideiussore stesso non ignorava le nuove condizioni patrimoniali, in riferimento alla possibilita di realizzare del credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)