Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 07/07/1971 (Rv. 352867 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA PRESTATA DA UNO DEI SOCI - CONOSCENZA DA PARTE DI QUESTI DELLA PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA - LIBERAZIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA PRESTATA DA UNO DEI SOCI - CONOSCENZA DA PARTE DI QUESTI DELLA PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA - LIBERAZIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
L'art 1956 cod civ non e applicabile nell'ipotesi in cui il fideiussore, annullando in se la duplice qualita di socio e di garante della societa debitrice principale, conosca le condizioni patrimoniali di quest'ultima e la richiesta di forniture a credito da essa rivolta al creditore, dovendo ritenersi, in tale ipotesi, che il fideiussore, con il suo comportamento passivo, autorizzi tacitamente lo stesso creditore a far credito ulteriore alla societa debitrice, della quale il fideiussore stesso non ignorava le nuove condizioni patrimoniali, in riferimento alla possibilita di realizzare del credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)