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Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 25/07/1972 (Rv. 360031 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART 136 LEGGE DI REGISTRO - ESTENSIONE - PER L'INTERO RAPPORTO TRIBUTARIO - INTERRUZIONE A PRO DEL CONTRIBUENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360031-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART 136 LEGGE DI REGISTRO - ESTENSIONE - PER L'INTERO RAPPORTO TRIBUTARIO - INTERRUZIONE A PRO DEL CONTRIBUENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - EFFETTI.*

A norma degli artt 140 e 141 della legge di registro, RD 30 dicembre1923 n 3269, sia nel caso di domanda in via amministrativa per rimborso o per opposizione, sia nel caso di ricorso alle commissioni tributarie, la prescrizione triennale prevista dall'art 136 della stessa legge e interrotta, a favore di entrambe le parti, in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione, e non limitatamente alla pretesa e all'accertamento specifico oggetto dell'atto interruttivo. Pertanto, sia il contribuente che l' amministrazione finanziaria possono rimettere in discussione, senza alcun limite, tutta la materia tassabile; e come il contribuente puo contestare il criterio della tassazione anteriormente applicato, e negare quindi il fondamento di una ulteriore pretesa, cosi l' amministrazione finanziaria puo anche aggravare la misura della tassazione e assoggettare l'atto ad una aliquota diversa, qualunque sia il motivo della domanda o della opposizione. (V 2472'70, mass n 348749).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)