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Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 26/04/1971 (Rv. 351392 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351392-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*

Per censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, una determinata statuizione di merito non basta dedurre che la motivazione sia resistita dalle prove acquisite, ma e necessario indicare specificamente i punti decisivi, dedotti o rilevabili di ufficio, e le prove che si assumono trascurate o illogicamente valutate, in modo da consentire al giudice di legittimita di individuare le ragioni per cui si chiede la Cassazione della sentenza e, in particolare, quale sia il punto decisivo della causa che si assume non esaminato o valutato insufficientemente o illogicamente. (V 3417'69, mass n 343506' 2612'69, mass n 342222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)