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Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 11/08/1972 (Rv. 360313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*

Per censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, un apprezzamento di fatto del giudice del merito, non basta dedurre che la motivazione sia resistita dalle prove acquisite, ma e necessario indicare specificamente i punti decisivi, dedotti o rilevabili di ufficio, e le prove che si assumono trascurate o illogicamente valutate. (Conf 1235'71, mass n 351392).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)