diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 12/04/1972 (Rv. 357580 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTORI AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357580-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTORI AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*

Agli effetti dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, la valutazione dell'invalidita dell'assicurato, ai fini della concessione della pensione, deve essere effettuata tenendo conto, non solo del grado di invalidita e della sua incidenza sulla capacita di lavoro, ma anche dei fattori ambientali ed economico-sociali, suscettibili di influire sulla effettiva possibilita del lavoratore medesimo di utilizzazione delle proprie residue energie: cio in quanto capacita di guadagno e capacita di lavoro non si identificano, e la prima, involgendo un concetto piu ampio, e influenzata, non solo dalla capacita di lavoro, ma anche dagli anzidetti fattori estrinseci. (V 711'70, mass n 345942).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)