Sez. U, Sentenza n. 5155 del 15/10/1984 (Rv. 436929 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA SULLA RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ NONCHÉ SULLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - NECESSITÀ, SULLA SECONDA QUESTIONE, DEL PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 43 E SEGG. DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA SULLA RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ NONCHÉ SULLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - NECESSITÀ, SULLA SECONDA QUESTIONE, DEL PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 43 E SEGG. DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IRRILEVANZA.*
Nella controversia vertente sulla risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, nonché sulla Determinazione del canone dovuto, al fine del riscontro o meno di detta morosità, la giurisdizione del giudice ordinario non può essere contestata né in relazione alle questioni inerenti alla concreta sussistenza dei diritti fatti valere dalle parti, le quali riguardano il merito, né in relazione all'eventuale inserimento, in ordine alla contesa sul canone, del preventivo tentativo di conciliazione, ai sensi degli artt. 43 e segg. della legge 27 luglio 1978 n. 392, trattandosi di fase che non interferisce sulla natura della contesa medesima e delle posizioni soggettive in essa dedotte. (V 4324/82, mass n 422294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)