Sez. U, Sentenza n. 4324 del 27/07/1982 (Rv. 422294 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE (AGGIORNAMENTO OD ADEGUAMENTO) - DISCIPLINA EX ARTT. 43 E SEGG. DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - RAPPORTO - GIUDICE COMPETENTE PER ENTRAMBE LE RICHIESTE - INDIVIDUAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE (AGGIORNAMENTO OD ADEGUAMENTO) - DISCIPLINA EX ARTT. 43 E SEGG. DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - RAPPORTO - GIUDICE COMPETENTE PER ENTRAMBE LE RICHIESTE - INDIVIDUAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*
In tema di Determinazione (aggiornamento od adeguamento) del canone di locazione, secondo la previsione degli artt. 43 e segg. della legge 27 luglio 1978 n. 392, la richiesta di tentativo di conciliazione e la richiesta di quantificazione del canone medesimo, la cui procedibilità resta subordinata alla presentazione della prima, costituiscono le componenti di un'unica domanda giudiziale, introduttiva di un unitario processo di cognizione. Nell'ambito di questo il tentativo obbligatorio di conciliazione, estrapolato prima dell'udienza di discussione (rispetto a quanto si verifica nel processo di cognizione secondo il rito del lavoro), integra una fase preliminare caratterizzata dalla quiescenza della domanda di Determinazione del canone, che riprende pieno vigore, su nuovo impulso di parte, dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione od il decorso di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Da ciò consegue che il giudice "competente" per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 44 primo comma della citata legge, è il medesimo giudice competente sulla domanda di Determinazione del canone a norma dell'art. 45 secondo comma della legge stessa (conciliatore o pretore a secondo che il canone rientri o meno nel limite di lire 50.000 mensili), e che, al fine dell'individuazione di detto giudice, è esperibile il regolamento di Competenza, su istanza di parte o su richiesta d'ufficio. (V 5847/81, mass n 416577; (contra 4693/81, mass n 415418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)