Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004 (Rv. 571397 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fideiussione "omnibus" con clausola di reviviscenza dell'obbligazione garantita in caso di revoca del pagamento eseguito dal debitore - Fattispecie in tema di giudizio di revocatoria fallimentare delle rimesse eseguite in conto corrente dal debitore principale - E di transazione del creditore con la curatela fallimentare - Art. 1304 cod. civ. - Principio dell'inopponibilità della transazione stipulata da un condebitore in solido - Inapplicabilità, nella specie, nei confronti del fideiussore - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Non è invocabile il principio di inopponibilità della transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, all'altro condebitore che non voglia profittarne, sancito dall'art. 1304 cod. civ., allorché la banca creditrice, garantita da fideiussione "omnibus", faccia valere la transazione, intervenuta con la curatela fallimentare a tacitazione delle pretese da essa azionate nel giudizio di revocatoria delle rimesse eseguite dal debitore principale sul conto corrente nel periodo sospetto anteriore al fallimento, non come fonte diretta dei diritti vantati nei confronti del fideiussore, condebitore solidale, bensì soltanto come fatto storico rilevante ai fini del permanere della garanzia, stante la presenza, nella specie, nel contratto di fideiussione "omnibus" stipulato dalle parti, di una clausola prevedente la reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1944, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)