Sez. U, Sentenza n. 8993 del 17/04/2014 (Rv. 630488 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Contenzioso elettore - Verifica in ordine alla falsità dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura a consigliere regionale - Riferimento agli esiti del giudizio penale di falso, piuttosto che a quello civile ex art. 221 cod. proc. civ. - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
La decisione con cui il Consiglio di Stato - nell'ambito della propria giurisdizione sul contenzioso elettorale, a norma dell'art. 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - abbia ritenuto di identificare la pronuncia definitiva in ordine alla falsità documentale dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in quella resa dal giudice penale a norma dell'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che in quella adottata dal giudice civile all'esito del procedimento di querela di falso, non risulta affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che, in ipotesi, ricorrerebbe, eventualmente, un errore inerente il modo di esercizio in concreto della giurisdizione, come tale non sindacabile a norma degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 130 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)