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Sez. U - , Sentenza n. 24742 del 05/12/2016 (Rv. 641773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisione della sezione che ometta il rinvio all’Adunanza Plenaria e statuisca in contrasto con precedente di quest’ultima - Censura - "Error in iudicando" - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’omesso rinvio all’Adunanza Plenaria e l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile, prospettando un "error in iudicando", estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)