Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 15/07/1986 (Rv. 447293 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - ATTIVITÀ DI UN CONDOMINO IDONEA A DETERMINARE IL TURBAMENTO DELLA TRANQUILLITÀ DEGLI ALTRI PARTECIPI TUTELATA ESPRESSAMENTE DAL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO EX ART. 844 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - ATTIVITÀ DI UN CONDOMINO IDONEA A DETERMINARE IL TURBAMENTO DELLA TRANQUILLITÀ DEGLI ALTRI PARTECIPI TUTELATA ESPRESSAMENTE DAL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO EX ART. 844 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da Disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o non immissione vietata a norma dello art. 844 cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono sempre imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)