Sez. 2, Sentenza n. 4963 del 04/04/2001 (Rv. 545524 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) | Attività di un condomino idonea a determinare il turbamento della tranquillità degli altri partecipi tutelata dal regolamento - Illegittimità - Accertamento ex art. 844 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità della legge n. 477 del 1995 sull'inquinamento acustico - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE)
Quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio, direttamente o tramite detentore qualificato, è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Nè, peraltro, in detta materia è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, perché detta normativa attiene a rapporti di natura pubblicistica tra la P.A., preposta alla tutela dell'interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con la proprietà fondiaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 26/10/1995 num. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)