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Sez. L, Sentenza n. 3656 del 16/06/1982 (Rv. 421627 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - TRASCRIZIONE DEI MOTIVI GIÀ SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DI APPELLO - FUNZIONE INTEGRATIVA DELLA MANCANZA DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI NEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421627-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - TRASCRIZIONE DEI MOTIVI GIÀ SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DI APPELLO - FUNZIONE INTEGRATIVA DELLA MANCANZA DI SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI NEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione richiede l'esposizione specifica dei motivi con l'indicazione dei principi giuridici violati (anche se non degli articoli di legge) o, se si tratta di difetto di motivazione, del punto decisivo della controversia cui si riferisce il vizio e delle ragioni che si assumono obliterate dalla sentenza, con la conseguenza che la Mancanza di tale specificazione dei motivi non può essere integrata con la mera trascrizione (nella parte narrativa del ricorso) dei motivi già sottoposti al giudizio di appello trasferendo in tal guisa sul giudice adito l'Onere di individuazione, nello ambito di questi motivi, dei limiti, del contenuto e delle ragioni del ricorso, al quale deve invece ottemperare la parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)