Sez. 2, Sentenza n. 2991 del 16/05/1984 (Rv. 435031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ESPOSIZIONE SPECIFICA DEI MOTIVI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ESPOSIZIONE SPECIFICA DEI MOTIVI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il ricorso per Cassazione richiede, a pena di inammissibilità ed indipendentemente dal tipo di errore denunziato (di attività o di giudizio), oltre l'indicazione della norma o del principio di diritto di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, anche (alla stregua del dettato dell'art. 342 cod. proc. civ. per l'appello e dell'analogia iuris in riferimento alla previsione dell'art. 201 cod. proc. pen. per le impugnazioni penali) l'esposizione specifica dei motivi, cioè delle circostanze di fatto e delle ragioni che avrebbero dovuto comportare la decisione auspicata dal ricorrente, in modo da consentire al giudice di legittimità la valutazione della Rilevanza (decisività) della censura in base alla stessa formulazione fattane, e non aliunde. Ne consegue che la censura attinente alla Mancanza di novità della prova ammessa dal giudice di appello richiede la prospettazione (anche se sintetica) di un confronto delle circostanze di fatto rispettivamente articolate nei due giudizi del merito, non essendo il giudice della legittimità tenuto, senza alcuna indicazione della parte al riguardo, alla ricerca e disamina degli Atti processuali ai fini della loro (eventuale) individuazione. (V 574/83, mass n 425347; (V 3656/82, mass n 421627; (V 2616/81, mass n 413388).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)