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Sez. 1, Sentenza n. 910 del 29/04/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154568 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO SPECIFICO - FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 1 D.L. 625/1979 - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154568-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO SPECIFICO - FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 1 D.L. 625/1979 - CONFIGURABILITÀ.*

Il dolo specifico, richiesto dalla fattispecie legale dell'art. 306 cod. pen., è costituito dal fine di commettere alcuno dei delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato, punibili con l'ergastolo o la reclusione: non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità predetta non è un elemento costante ed indefettibile del reato punito dall'art. 306 citato, ma ne rappresenta una evenienza accidentale, poiché ricorre solo in talune ipotesi. Sussiste pertanto compatibilità tra il delitto di banda armata, nella duplice Forma della Costituzione e della partecipazione e l'aggravante di cui all'art. 1 d.l. 625/1979. (Conf mass n 153508).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)