Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 16/07/2002 (Rv. 555766 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimenti in materia di locazione (rito del lavoro) - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Notifica della relativa ordinanza - Onere dell'ufficio - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause in materia di locazione, l'art. 426 cod.proc.civ. non prevede che la relativa ordinanza debba essere notificata a cura delle parti, onde l'eventuale inosservanza dell'ordine erroneamente formulato dal giudice non comporta decadenze a carico delle stesse, dato che, per espressa statuizione normativa (art. 420, comma undicesimo, richiamato dall'art. 447 bis cod.cit.) nel rito delle locazioni, a tutte le notificazioni e comunicazioni provvede l'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)