Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI | - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata – Fondamento.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)