Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7835 del 17/04/2015 (Rv. 635215 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo emesso da sezione distaccata, poi soppressa ex d.lgs. n. 155 del 2012, con trasferimento del territorio ad altro ufficio giudiziario - Notifica successiva alla data di efficacia della soppressione - Opposizione - Competenza - Intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 14 del 2014 - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso da una sezione distaccata di tribunale (nella specie, quella di Bagheria) anteriormente alla sua soppressione in forza del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con trasferimento del territorio ad altro tribunale (nella specie, quello di Termini Imerese) e notificato dopo la data (13 settembre 2013) di efficacia della soppressione stessa, pur originariamente proponibile innanzi al tribunale accorpante, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. cit., a seguito dell'intervento correttivo operato con il d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 (che ha introdotto i commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo), resta, per competenza sopravvenuta, del tribunale a cui apparteneva il territorio della sezione soppressa (nella specie, Palermo). Ne consegue che, ove l'opposizione sia stata instaurata innanzi al tribunale accorpante, il giudice è tenuto, senza caducare il decreto, a declinare la competenza a favore del tribunale cui apparteneva la sezione soppressa, spettando a quest'ultimo la cognizione sulla validità dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 9, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 11, Decreto Legisl. 19/02/2014 num. 14 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)