Sez. 3, Sentenza n. 720 del 03/03/1976 (Rv. 379369 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - DOMANDA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DI CONTRATTO AGRARIO VINCOLATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - DOMANDA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DI CONTRATTO AGRARIO VINCOLATO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE.*
Qualora il convenuto con Azione di rilascio di fondo rustico eccepisca, dinanzi al giudice adito in Sede ordinaria, l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale, il giudice medesimo, salvo che l'eccezione risulti ictu oculi infondata (cioe sulla base delle sole deduzioni delle parti, senza il compimento di alcuna indagine), deve declinare la propria Competenza, in favore di quella esclusiva del giudice specializzato per le controversie agrarie, tanto nel caso in cui il thema decidendum sia circoscritto alle sole questioni concernenti l'applicabilita delle norme vincolistiche, quanto nel caso in cui esso presupponga l'accertamento pregiudiziale sull'esistenza, validita ed efficacia del dedotto rapporto agrario. (Conf 1189/75, mass n 374629; (Conf 1120/75, mass n 374554).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)