Sez. 3, Sentenza n. 3723 del 21/10/1976 (Rv. 382420 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE RISERVATE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO PER INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE RISERVATE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO PER INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Ai sensi dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, sono devolute alla cognizione esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative ad Affitti di fondi rustici, tanto se coinvolgenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi speciali, quanto se regolate dalle sole norme del codice civile. Ne consegue che spetta alla Competenza del giudice specializzato agrario la domanda con la quale il concedente di fondo rustico chieda la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dello affittuario, si tratti o meno di rapporto riconducibile fra quelli soggetti alla legislazione vincolistica. (V 720/76, mass n 379369; (V 4136/74, mass n 372771; (V 1601/73, mass n 364441; (Conf 115/76, mass n 378752).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)