Sez. U, Sentenza n. 12588 del 22/11/1991 (Rv. 474751 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Matrimonio celebrato all'estero - Domanda di divorzio - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Questioni attinenti all'affidamento dei figli minori - Estensione - Criteri di collegamento posti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con legge n. 804 del 1971 - Inapplicabilità.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
La giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di divorzio inerente a matrimonio celebrato all'estero (nella specie, in relazione alla circostanza che il coniuge convenuto aveva anche la cittadinanza italiana, oltre quella straniera, e comunque aveva accettato detta giurisdizione), si estende, per ragioni di connessione, anche alle questioni attinenti all'affidamento dei figli minori, senza che possano essere invocati i diversi criteri di collegamento posti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), alla stregua dell'inapplicabilità di tale Convenzione in materia di divorzio e di provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale (art. 1 n. 1).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)