Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 19/11/1984 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167737 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 304, ART. 8 - DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (ART. 176 COD. PEN.) - PRETESO CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 304, ART. 8 - DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (ART. 176 COD. PEN.) - PRETESO CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sotto il profilo di un preteso contrasto col principio di eguaglianza, dell'art. 8 legge 29 maggio 1982 n. 304 contenente deroghe alla disciplina generale della liberazione condizionale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di dissociazione o collaborazione del colpevole.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)