Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 08/10/1990 Cc. (dep. 31/10/1990) Rv. 185620 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PREVISTA DALL'ART. 8 LEGGE N. 304 DEL 1982 IN FAVORE DEI TERRORISTI IN CASO DI DISSOCIAZIONE O DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAVVEDIMENTO - NON È INSITO NELLA DISSOCIAZIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PREVISTA DALL'ART. 8 LEGGE N. 304 DEL 1982 IN FAVORE DEI TERRORISTI IN CASO DI DISSOCIAZIONE O DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAVVEDIMENTO - NON È INSITO NELLA DISSOCIAZIONE.*
In tema di liberazione condizionale, fra le condizioni essenziali per la sua concessione in favore di chi abbia goduto delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 legge n. 304 del 1982 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) non vi è quella della necessità del risarcimento dei danni, mentre, d'altro canto, la dissociazione di cui alla legge predetta o alla legge 18 febbraio 1987 n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), non implicando pentimento, non è di per sè sufficiente ad implicare anche il ravvedimento richiesto per la concessione del beneficio, come è dato evincere dall'ulteriore previsione di cui all'art. 8 legge n. 304 del 1982. (V mass n 176316; (V mass n 167737).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 art. 8, Legge 18/02/1987 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)