Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020 (Rv. 657229 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE | Dichiarazione di fallimento - Sussistenza del credito - Necessità - Accertamento negativo - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE
In tema di dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 l.fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)