Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011 (Rv. 616742 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE | Sussistenza del credito - Necessità - Accertamento negativo - Conseguenze - Pronuncia in rito di inammissibilità - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 legge fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata; ne deriva che, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)