Sez. L, Sentenza n. 1585 del 08/03/1986 (Rv. 444959 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - LIQUIDAZIONE COSIDDETTA A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - LIQUIDAZIONE COSIDDETTA A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 2120 cod. civ. (nel testo antecedente alla legge n. 297 del 1982) impone soltanto la proporzionalità dell'indennità di anzianità a tutti gli anni di servizio ed il riferimento - come base di calcolo - all'ultima retribuzione raggiunta ed alla categoria di appartenenza, demandando alla contrattazione collettiva, agli Usi e, da ultimo, all'equità, l'adozione degli specifici criteri di calcolo per la liquidazione dell'ammontare complessivo, ma nulla dispone per l'ipotesi di non coincidenza dell'ultima categoria con i precedenti inquadramenti del lavoratore; pertanto legittimamente possono le parti prevedere, per tale ultima ipotesi, la liquidazione cosiddetta a scaglioni. (V 2918/84, mass n 434968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)