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Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170228 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PROMOZIONE, COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE O FINANZIAMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE - NORMA MISTA ALTERNATIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170228-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PROMOZIONE, COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE O FINANZIAMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE - NORMA MISTA ALTERNATIVA - CONSEGUENZE.*

La promozione, Costituzione, organizzazione o finanziamento di una associazione per delinquere ex art. 75 legge 685 del 1974 costituiscono, nell'ambito di una partecipazione ad una struttura permanente, semplici modalità di previsione di un unico reato, integrando la disposizione che li prevede una norma a più fattispecie, ciascuna delle quali ha carattere alternativo rispetto alle altre. Ciò, tuttavia, come non elimina l'autonomia delle singole fattispecie ai fini della contestazione dell'accusa, così non esclude la loro Rilevanza ai fini della Determinazione della pena ove due o più di esse siano ritenute sussistenti nell'ambito della permanenza dello stesso delitto, nel senso che, pur dovendo la pena comminata essere applicata una sola volta, resta salvo il potere del giudice di tener conto della realizzazione cumulativa di più fattispecie e di graduare la pena in funzione della gravità del fatto e della pericolosità dimostrata dal suo autore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)