Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012 (Rv. 623295 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Smarrimento del fascicolo di primo grado per colpa dell'ufficio - Conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Abnormità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
Le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso) e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell'istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)