Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 29/09/1999 (Rv. 530340 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che la parte possa dedurre tempestivamente l'inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse all'espressa rimozione di un atto processuale efficace (nella specie, il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di un provvedimento del presidente del tribunale, riconoscendo che il provvedimento stesso, avente natura di sentenza, era giuridicamente inesistente, ma che contro di esso non era esperibile l'ordinaria impugnazione, bensì l'ordinaria azione di accertamento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, nonché il provvedimento del presidente del tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)