Sez. 2, Sentenza n. 1590 del 03/06/1974 (Rv. 369766 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - REQUISITI - MANCATA CONSEGNA DELL'ATTO AL DESTINATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - REQUISITI - MANCATA CONSEGNA DELL'ATTO AL DESTINATARIO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
A norma dell'art 149 cod proc civ la notificazione degli Atti giudiziari per mezzo del servizio postale si perfeziona non con la spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario, ma con la consegna al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi ineseguita ovvero inesistente ogni qualvolta dall'avviso di ricevimento restituito dall'agente postale risulti che la consegna del piego al destinatario non e avvenuta. (Conf 1156'71, mass n 351274).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)