Sez. 3, Ordinanza n. 29392 del 14/11/2024 (Rv. 672883-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Azione del consumatore innanzi al giudice del luogo di sua residenza - Provvedimento con il quale il giudice declina erroneamente la propria competenza in favore dei fori ordinari - Legittimazione all’impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di foro del consumatore, l'attore che ha adìto il giudice del luogo di sua residenza, così
legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)