Sez. 3, Ordinanza n. 20 del 02/01/2009 (Rv. 606961 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto tra professionista e consumatore - Competenza per territorio - Luogo di residenza o di domicilio del consumatore - Sussistenza - Necessità di apposita indicazione nell'atto introduttivo - Esclusione - Contestazione da parte del convenuto - Produzione della documentazione nei termini dell'art. 183 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia; peraltro, ove il convenuto sollevi eccezione di incompetenza per territorio contestando che il foro adito sia quello di residenza o di domicilio del consumatore, quest'ultimo potrà, nel rispetto dell'art. 183 cod. proc. civ., produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto per il radicamento della competenza presso il foro adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)