Sez. 1, Sentenza n. 10456 del 14/05/2014 (Rv. 631229 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria fallimentare - Interruzione del giudizio per messa in liquidazione della banca convenuta - Riassunzione nei confronti della sola banca cessionaria ex art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In caso di revocatoria fallimentare di rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria, la quale, in corso di causa, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del processo, è valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 92 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)