Sez. U, Sentenza n. 875 del 22/01/2003 (Rv. 559894 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito - Cessione ad altra banca di attività e passività o dell'azienda (art. 90 T.U. bancario) - Effetti con riguardo alle posizioni debitorie - Mutamento soggettivo del rapporto - Configurabilità - Natura - Successione a titolo particolare.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad altra banca di attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore dell'art. 90, comma secondo, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, comporta, per le posizioni debitorie, ove si determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ., e non a titolo universale, atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, né si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla procedura liquidatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)