Sez. L, Sentenza n. 5628 del 15/03/2006 (Rv. 588050 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione dei periodi contributivi nelle gestioni previdenziali per lavoratori autonomi - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Solo per la ricongiunzione - nell'AGO o in uno degli altri regimi di previdenza per lavoratori dipendenti - di periodi di contribuzione presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi gestite dall'INPS, sono previsti espressamente sia l'onere a carico del lavoratore (art.1, terzo comma, della legge n.29 del 1979), sia il criterio per la determinazione della retribuzione pensionabile (art. 7, secondo comma, della legge n.29 cit.). La mancanza di discipline corrispondenti, sia pure diverse, sui medesimi temi - per il caso di ricongiunzione di periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta), esclusivamente, presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi, gestite dall'INPS, quali, nella specie, artigiani ed esercenti attività commerciali) - sembra confermare la non ricongiungibilità tra periodi di iscrizione alle gestioni INPS dei lavoratori autonomi, alla luce della declaratoria, della Corte costituzionale, di inammissibilità della questione prospettata circa il dubbio di conformità a Costituzione della disciplina regolatrice della materia (v. Corte Cost. ord. n. 246 del 2005).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)