Sez. 1, Sentenza n. 1186 del 26/02/1981 (Rv. 411750 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRORE CONSISTENTE NELL'USO DEL PRENOME NELLA FORMA INTERA ANZICHE IN QUELLA DIMINUTIVA SPETTANTE AL CONVENUTO MEDESIMO - INVALIDITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRORE CONSISTENTE NELL'USO DEL PRENOME NELLA FORMA INTERA ANZICHE IN QUELLA DIMINUTIVA SPETTANTE AL CONVENUTO MEDESIMO - INVALIDITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'errore nella indicazione del convenuto, consistente nell'uso del prenome nella Forma intera, anziche in quella diminutiva spettante al convenuto medesimo, non incide sulla validita della citazione, ai sensi dell'art 164 primo comma in relazione all'art 163 n 2 cod proc civ, qualora, alla stregua della complessiva valutazione dell'atto, istituzionalmente devoluta al giudice del merito, non determini una incertezza completa sulla identificazione della persona chiamata in giudizio (nella specie, in considerazione del fatto che la citazione si riferiva ad un negozio sottoscritto dal convenuto con prenome senza detta Forma diminutiva). (V 88/80, mass n 403462; (V 2740/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)