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Sez. 2, Sentenza n. 4532 del 11/08/1982 (Rv. 422511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DELL'ATTORE - VALIDITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTO RIMESSA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE SE CONGRUAMENTE MOTIVATA.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DELL'ATTORE - VALIDITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTO RIMESSA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE SE CONGRUAMENTE MOTIVATA.*

L'erronea indicazione dell'attore nella citazione non incide sulla validità di questa, ai sensi dell'art. 164 in relazione all'art. 163 cod. proc. civ., qualora, alla stregua della complessiva valutazione dell'atto - istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici - non determini incertezza assoluta sulla identificazione dell'attore stesso. (V 1186/81, mass n 411750; (V 3496/80, mass n 407327; (V 88/80, mass n 403462).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)