diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 19905 del 19/07/2024 (Rv. 671689-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Ricorso per cassazione - Procura speciale conferita all’estero da cittadino straniero - Requisiti di validità - Rilascio successivo alla decisione impugnata - Necessità - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)