Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015 (Rv. 637656 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | "Lex loci" - Applicabilità - Autenticazione - Caratteri essenziali - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
Ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale; in tali ipotesi la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci", essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione e, cioè, accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'invalidità della procura in quanto le sottoscrizioni erano state apposte prima dell'autenticazione da parte del notaio ed in assenza dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)