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Sez. 5, Sentenza n. 6793 del 04/02/1997 Ud. (dep. 12/07/1997) Rv. 208371 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsa attestazione del momento di cessazione del servizio di un dipendente pubblico - Divergenza di un quarto d'ora dal dato reale - Rilevanza penale - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208371-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

La falsità realizzata mediante l'indicazione, sul foglio di presenza del personale di una pubblica amministrazione, di una determinata ora di cessazione dal servizio diversa da quella reale, ancorché relativa ad una divergenza di soli quindici minuti, non può essere considerata inutile o innocua, perché è finalizzata a far apparire la presenza di un soggetto sul luogo di lavoro in un momento in cui lo stesso se ne è già allontanato; non può avere alcun rilievo, infatti, ai fini della configurabilità del reato, la maggiore o minore ampiezza temporale della falsità e cioè della divergenza tra la prestazione lavorativa reale e quella apparente, a meno che tale divergenza non si traduca in una insignificante ed inconsistente entità temporale, non suscettibile di seria valutazione ed inidonea a ledere o a mettere in pericolo l'interesse alla veridicità del mezzo di prova. (Nella specie la Corte ha precisato che la divergenza di quindici minuti postula di per sè, proprio perché si traduce in un'apprezzabile frazione dell'ora, un danno o un pericolo di danno tale da non escludere la falsa rappresentazione della realtà, che può rilevare non solo nei rapporti interni fra ente pubblico e dipendente ma anche in quelli esterni)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)