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Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 20/01/2004 Ud. (dep. 17/02/2004) Rv. 228083 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Elemento oggettivo - Pubblico ufficiale che attesta falsamente note di protocollo - Falso innocuo - Esclusione - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228083-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale attesti falsamente, in sede di protocollo, la data di adozione del decreto di congedo ordinario di un dipendente pubblico, a prescindere dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, considerato che le falsità inerenti all'atto di protocollo sono strettamente attinenti alla sua funzione, che è quella di attestare i dati in esso indicati, sì che ad esso rimane estranea la fattispecie del falso innocuo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)