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Sez. 2, Sentenza n. 5559 del 08/06/1994 (Rv. 486947 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Difetto di contradditorio - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486947-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere

Il difetto del contradditorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel giudizio di legittimità quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)