Sez. 2, Sentenza n. 10968 del 20/12/1994 (Rv. 489322 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Omessa citazione di un litisconsorte necessario - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nel giudizio di legittimità (con la conseguenza che può essere denunciato per la prima volta con il ricorso per cassazione), ma in questa sede alla condizione che la relativa provi risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - che a tali fini la corte di cassazione può esaminare con poteri di cognizione piena, per essere denunciato un "error in procedendo" - e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)