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Sez. L, Sentenza n. 510 del 03/02/1978 (Rv. 389811 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - EQUIPARAZIONE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA CON LA RETRIBUZIONE PER LAVORO PRESSO TERZI.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389811-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - EQUIPARAZIONE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA CON LA RETRIBUZIONE PER LAVORO PRESSO TERZI.*

Le pensioni di anzianita istituite prima con l'art 13 della legge n 903 del 1965, poi con l'art 16 del DPR n 488 del 1968, e quindi con l'art 22 della legge n 153 del 1969 operano alle condizioni di anzianita contributiva e di servizio stabilite nei rispettivi articoli citati, onde solo a quella prevista nel citato art 22 si applica il sesto comma dello stesso articolo, secondo cui la pensione di anzianita e equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Tuttavia anche la pensione d'anzianita di cui al DPR n 488 del 1968 e stata equiparata alla pensione di vecchiaia per effetto della decisione n 97 del 1976 della Corte costituzionale. (nella specie si controverteva sulla cumulabilita delle pensioni di anzianita dei ricorrenti con le retribuzioni per lavoro prestato presso terzi, considerato che, per effetto della decisione n 155 del 1969 della Corte costituzionale, la retribuzione di lavoro e cumulabile con la sola pensione di vecchiaia, e non anche con quella di anzianita o di invalidita).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 16, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)