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Sez. 2, Sentenza n. 11570 del 21/03/2012 Ud. (dep. 26/03/2012) Rv. 252799 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - MANDATO | Mandato a vendere - Mandatario che si appropria delle "res" affidategli per la vendita - Reato - Sussistenza - Circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252799-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - MANDATO

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita. (Fattispecie nella quale la Corte Suprema ha ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., osservando che il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera tra le parti, ed il mandatario approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi del bene affidatogli con maggiore facilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)