Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 29/10/1975 (Rv. 377887 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - REVOCA DEL DECRETO - CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MINORE DI QUELLA PRETESA - PREVIA ASSUNZIONE DI ELEMENTI PROBATORI - RIPETIBILITA DELLE SPESE DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - REVOCA DEL DECRETO - CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MINORE DI QUELLA PRETESA - PREVIA ASSUNZIONE DI ELEMENTI PROBATORI - RIPETIBILITA DELLE SPESE DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento d'ingiunzione, l'Onere delle spese della fase monitoria deve essere regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso; correttamente, pertanto, la ripetibilita, da parte del creditore opposto, delle spese di detta fase viene esclusa quando il giudizio di opposizione si sia concluso con la revoca del decreto, perche non emesso in base alla prescritta prova documentale, e con la condanna del debitore opponente al pagamento di somma inferiore a quella portata dal decreto stesso, sulla scorta di elementi probatori acquisiti in corso di causa. (V 2059/73, mass n 365208).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)