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Sez. L, Sentenza n. 7228 del 02/12/1983 (Rv. 431828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - REQUISITI.*

La preposizione formale o di fatto ad un ramo o ad un servizio della impresa costituisce uno degli elementi caratterizzanti la qualifica di impiegato con funzioni direttive, la quale però presuppone, oltre a siffatto potere di circoscritta supremazia gerarchica, che il dipendente si trovi in relazione di collaborazione attiva ed immediata con il titolare dell'impresa o con un dirigente, dei quali è tenuto ad attuare le direttive generali, disponendo di una certa libertà di apprezzamento e di una certa iniziativa e rappresentando l'imprenditore o il dirigente nei confronti dei subordinati e degli stessi terzi. (V 2885/78, mass n 392314; (V 2058/70, mass n 348158).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)