Sez. 2, Sentenza n. 2058 del 17/10/1970 (Rv. 348158 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE DIFFERENZA - ESTREMI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE DIFFERENZA - ESTREMI - LIMITI.*
L'attributo precipuo dell'impiegato di concetto e la preposizione formale o di fatto ad un ramo o servizio dell'attivita svolta nell'impresa nel quadro della collaborazione con il titolare o dirigente e di una circoscritta supremazia gerarchica nei confronti di altri dipendenti al fine di attuare le direttive dirigenziali nei limiti del proprio ramo o servizio con liberta di apprezzamento e potere di iniziativa. Al contrario l'impiegato d'ordine compie il proprio lavoro anche intellettuale nell'attuazione di precise Disposizioni superiori e sotto il controllo continuo di dirigenti od impiegati superiori. Tale criterio di qualificazione deve essere adattato alle singole e concrete fattispecie in relazione all'importanza dell'impresa, all'attivita della medesima, ai rapporti organizzativi propri dei diversi settori e riguardanti l'attribuzione di poteri e la soggezione ad obblighi e controlli.*
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)