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Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972 (Rv. 355941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE CONCRETE ED ATTUALI - NECESSITA - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - CONDIZIONI - RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE CONCRETE ED ATTUALI - NECESSITA - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

L'interesse ad agire ricorre, e conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, quando il soggetto che agisce si trovi nell'esigenza di ricorrere al giudice per evitare una lesione del proprio diritto, cioe un danno che, senza l'intervento dell'autorita giudiziaria deriverebbe al suo patrimonio giuridico. Per stabilire se l'interesse ad agire sussista o non puo aversi riguardo a fatti eventuali od ipotetici, ma ci si deve basare su circostanze concrete ed attuali. E poiche l'accertamento dell'interesse, riguardando una condizione per la proponibilita della domanda e per ottenere la trattazione del merito, non si estende alla fondatezza della pretesa, ed e indipendente dall'esito della controversia, la sussistenza dell'interesse medesimo deve essere valutata in modo autonomo, prescindendo cioe da ogni indagine sulla fondatezza. (V 421'69, mass n 338489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)