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Sez. 2, Sentenza n. 3521 del 26/05/1986 (Rv. 446464 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446464-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

La parte vittoriosa può riproporre in appello a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. l'eccezione non esaminata dal giudice di primo grado (nella specie, d'incapacità a testimoniare) ma soltanto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, non con la comparsa conclusionale. (V 2524/81, mass n 413300; (V 4022/68, mass n 367625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)